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Domande frequenti

  • Cosa si deve fare per avere l'autorizzazione a restaurare un bene mobile dichiarato di interesse culturale?

    Il comma 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente”. A tale regime sono assoggettati i beni mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni appartenenti agli enti individuati dall’articolo 10, comma 1 del D.lgs 42/2004, e i beni mobili di proprietà privata dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo citato (oppure “vincolati” ai sensi della previgente normativa).
    La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorialità e tipologia del bene e deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare l’oggetto dell’intervento (la tipologia del medesimo, i materiali che verranno impiegati, le eventuali indagini preliminari previste, i requisiti dell’operatore prescelto).
    Nel caso in cui si tratti di beni di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’ufficio diocesano che, successivamente alle deliberazioni di competenza, provvederà a trasmetterla alla Soprintendenza.
    Le funzioni di tutela che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.

  • In che misura viene erogato il contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta?

    Ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta [...] per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare".
    Indicativamente, per quanto attiene alla misura del contributo, la percentuale sarà pari rispettivamente al trenta e al quaranta per cento a seconda che si tratti di beni privati o di beni di enti pubblici e si soggetti assimilati a questi ultimi (Circolare n. 116 del 7 agosto 1992). "Tale percentuale dovrà essere calibrata caso per caso fino ad un massimo del cinquanta per cento, privilegiando quei tipi di intervento che garantiscano la migliore conservazione del manufatto architettonico" (Circolare della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio 10 gennaio 2002, n. 944).
    Il contributo "non è incompatibile con le agevolazioni fiscali, né con l'erogazione di altri contributi da parte di enti pubblici e/o privati. Infatti, nel caso in cui si riscontrino altre partecipazioni, il contributo di questo Ministero sarà determinato in base alla spesa sostenuta, al netto dei contributi elargiti da soggetti diversi" (Circolare dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici 13 marzo 1986, n. 1685).

  • Quali sono le voci di spesa ammesse a contributo?

    Le lavorazioni ammesse a contributo sono esclusivamente quelle afferenti il restauro e la conservazione del bene da intendersi come l'"intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali" (comma 4, art. 29 del D.lgs 42/04). Per semplicità basta porsi la domanda se le opere o il complesso di opere sono a vantaggio della conservazione (oggettiva) del bene o sono a vantaggio (soggettivo) di chi usa e gode singolarmente e/o privatamente il bene, per fini cioè propri.

  • Posso chiedere il contributo in conto capitale anche se ho già chiesto il contributo in conto interessi?

    La legge 8 ottobre 1997, n. 352, prevede, all'articolo 5, comma 3, la cumulabilità dei benefici derivanti dall'erogazione dei contributi in conto capitale con quelli in conto interessi.
    "Si deve però sottolineare che se il contributo in conto capitale è stato calcolato al 100% a fronte di una richiesta presentata da un soggetto al quale è stato già erogato il contributo in conto interessi per il medesimo intervento, è necessario decurtare la rata annuale relativa all'anno di erogazione. La ratio sottesa alle disposizioni in esame è infatti quella di non superare in nessun caso il 100% complessivo dell'ammontare della spesa. Si deve cioè evitare che l'erogazione dei contributi si trasformi di fatto in una vera e propria elargizione a favore del soggetto richiedente" (circolare 6794 del 20 dicembre 2005 del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici).

  • A chi ci si deve rivolgere per poter accedere ad un atto amministrativo?

    Il diritto di accesso agli atti amministrativi, esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, deve essere motivato e richiesto all’ufficio che ha formato il documento ovvero che lo detiene stabilmente o provvisoriamente.

  • Cosa è escluso dal diritto di accesso?

    I documenti e i procedimenti esclusi dal diritto di accesso sono indicati nell’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi e nei limiti stabiliti, e il rifiuto o limitazione devono essere motivati. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
    Il Governo è autorizzato ad emanare, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
    Nello specifico il Ministero per i beni e le attività culturali , in attuazione dell’art. 24, comma 4, della Legge  n. 241/1990, ha emanato il Decreto ministeriale 26 ottobre 1994, n. 682, recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità di suddetto Ministero e sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, il regolamento include, ad esempio, la documentazione relativa a progetti di allestimento e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione di beni culturali con particolare riferimento alle planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei depositi, nonché degli impianti di sicurezza. Segue nell’elenco la documentazione relativa alle richieste di scorta armata per il trasporto di beni culturali, la documentazione relativa ai beni del demanio militare e la documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali e internazionali di polizia e con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.

  • Chi sono gli interessati e i controinteressati in materia di accesso agli atti?

     Per interessati, si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
    Per controinteressati, si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

  • Cos’è il diritto di accesso e come si esercita?

    Per diritto di accesso, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
    Per documento amministrativo, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
    Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

  • A chi si deve richiedere l'autorizzazione per riprodurre un'opera d'arte?

    La riproduzione fotografica delle opere d'arte conservate nei musei statali è subordinata alla autorizzazione del Soprintendente. Per la riproduzione professionale dalle immagini degli archivi delle Soprintendenze o per la riproduzione di opere a fine commerciale sono vigenti le norme dettate dal Regolamento in vigore, relativo alla Legge 14 gennaio 1993, n. 4 (detta legge Ronchey) e dall'articolo 107 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e le condizioni economiche previste dal tariffario ad esso allegato.

  • Qual è la durata minima delle convenzioni? Devono essere fatte in ogni caso? Da quando decorre la loro efficacia?

    Gli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, devono essere resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari la cui efficacia decorre dal momento della concessione del contributo (articolo 38 del Codice).
    Ai sensi della Circolare dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici in data 6 febbraio 2001, n. 5795, dovrà essere consentito l'accesso gratuito al pubblico ad alcuni ambienti significativi interni, almeno un giorno al mese comprendendo altresì le manifestazioni nazionali a favore dei beni culturali (Settimana della cultura, Giornate europee del patrimonio) e le festività nazionali o locali. Le suddette convenzioni dovranno prevedere un limite temporale minimo decennale e dovranno essere stipulate anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti solo sulla facciata. I giorni di apertura degli immobili debbono essere concordati tenendo conto dell'importanza del bene, della misura dei contributi concessi e della tipologia degli interventi.
    Deve essere data la maggior visibilità possibile all'accessibilità gratuita agli immobili attraverso l'apposizione di un cartello esterno all'immobile che indichi tempi e modalità della visita.
    Le convenzioni vengono trascritte presso l'Ufficio territoriale competente.
    In caso di ripetuti interventi nel tempo sul medesimo immobile dovrà essere stipulato un nuovo atto di convenzione.