Il comma 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente”. A tale regime sono assoggettati i beni mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni appartenenti agli enti individuati dall’articolo 10, comma 1 del D.lgs 42/2004, e i beni mobili di proprietà privata dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo citato (oppure “vincolati” ai sensi della previgente normativa).
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorialità e tipologia del bene e deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare l’oggetto dell’intervento (la tipologia del medesimo, i materiali che verranno impiegati, le eventuali indagini preliminari previste, i requisiti dell’operatore prescelto).
Nel caso in cui si tratti di beni di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all’ufficio diocesano che, successivamente alle deliberazioni di competenza, provvederà a trasmetterla alla Soprintendenza.
Le funzioni di tutela che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.