Funzioni
Le funzioni svolte dalla Direzione regionale sono descritte all’articolo 17 del Decreto Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, modificato dal Decreto Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.
La Direzione regionale coordina l'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale che, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione della Direzione; cura inoltre i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
Il Direttore regionale, in particolare, esercita sulle attività degli istituti periferici i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il Direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
Alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto sono attribuite le seguenti competenze:
- verifica dell’interesse culturale di cose mobili e immobili appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- dichiarazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell’interesse culturale delle cose mobili e immobili, a chiunque appartenenti, in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla legge;
- prescrizione di misure di tutela indiretta a favore di beni culturali immobili;
- autorizzazione agli interventi di demolizione, rimozione definitiva o smembramento di collezioni, serie e raccolte, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente le stesso Direttore regionale;
- autorizzazione alle alienazioni, alle permute, ai trasferimenti a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- proposta di esercizio della prelazione di beni culturali;
- comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali degli atti di vendita, soggetti a prelazione, di beni mobili e di complessi immobiliari di interesse storico, artistico e archeologico;
- erogazione di contributi per interventi, eseguiti da privati o da enti pubblici, su beni culturali e stipula di accordi e convenzioni per garantirne il pubblico accesso e la fruizione;
- concessione in uso di beni culturali in consegna al Ministero;
- appalto degli interventi conservativi da eseguirsi su beni culturali nel territorio regionale con fondi statali;
- espressione di parere, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali privati e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale;
- espressione di parere, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi sui beni culturali in ambito regionale che attengono opere riguardanti le competenze di più soprintendenze di settore;
- dichiarazione, su proposta del Soprintendente e previo parere della regione, del notevole interesse pubblico di beni paesaggistici;
- predisposizione, d’intesa con la Regione, di programmi e piani per gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione di aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- proposta di esercizio del potere sostitutivo ministeriale nella redazione di piani paesaggistici in caso di inerzia della Regione;
- unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela nell’ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive stabiliti dal Ministero;
- programmazione degli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali del Ministero;
- proposta alla Direzione generale competente, d’intesa con la Regione, di programmi di studio, ricerca e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventario dei beni culturali;
- promozione dell’organizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali;
- promozione, in collaborazione con le regioni, le università e gli enti locali, della formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica;
- promozione della diffusione della storia dell’arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione;
- vigilanza sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici pubblici (legge 29 luglio 1949, n. 717);
- assegnazione delle risorse umane e gestione di quelle strutturali degli Uffici dipendenti;
- relazioni sindacali e contrattazione collettiva decentrata a livello regionale.